Il processo Uggetti diventa un caso: se la Giunta non c’è basta un cittadino

Lodi, accettato come parte civile l’attivista M5S Massimo Casiraghi

L’ex sindaco  di Lodi Simone Uggetti, 43 anni mentre esce dal tribunale (Cavalleri)

L’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, 43 anni mentre esce dal tribunale (Cavalleri)

Lodi, 7 novembre 2016 - Il "caso Lodi" destinato a fare giurisprudenza. Dopo la ribalta mediatica nazionale dovuta all’arresto, il 3 maggio, dell’allora sindaco Simone Uggetti, finito in custodia cautelare per 36 giorni (prima al carcere di San Vittore, quindi ai domiciliari), poi tornato al governo della città fino alle dimissioni (1 agosto), e infine al rinvio al giudizio (insieme a un funzionario e due privati) per turbativa d’asta per il bando riguardante la gestione delle piscine estive, la vicenda giudiziaria torna ora a far parlare di sé in quanto «costituisce un punto di rottura con la giurisprudenza precedente» per la decisione del Tribunale di accettare la costituzione di parte civile presentata da Massimo Casiraghi (attivista del M5s), in quanto «cittadino portante interessi di natura collettiva», nonostante la delibera di Giunta che, richiesto un parere legale, stabiliva di non dover procedere a tutela del Comune. È la rivista ‘Giurisprudenza penale’, che offre aggiornamenti giuridici agli operatori del diritto penale, in un articolo firmato da Marcello Pistilli, a spiegare il ‘cambiamento’ introdotto dall’ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Lodi, Lorenza Pasquinelli, del 13 settembre in merito a ‘L’inerzia dell’ente pubblico in relazione all’ammissibilità dell’azione popolare’. 

In sostanza fino adesso l’azione popolare «che conferisce al cittadino elettore il diritto di far valere in giudizio le pretese risarcitorie che in via ordinaria spetterebbero al Comune o alla Provincia» era stata ritenuta ammissibile solo se di tipo sostitutivo o suppletivo a fronte dell’inerzia dell’ente locale. Nel ‘caso Lodi’ la Giunta aveva deliberato di non costituirsi parte civile e questo avrebbe in teoria fatto decadere il ricorso all’azione popolare. Ma, spiega Pistilli, «secondo il Tribunale lodigiano l’articolo 9 del Testo unico enti locali non legittimerebbe alcuna distinzione» tra inattività dell’ente «dovuta a sostanziale disinteresse» o a «manifestazione di una scelta amministrativa»: ciò che conta, cioè, a prescindere dalla valutazione di merito della delibera, è il fatto che il Comune non si sia costituito, legittimando l’azione popolare. Pistilli però nell’articolo fa anche notare, citando più sentenze, che la Giunta avrebbe dovuto astenersi dall’assumere una tale decisione anche solo in virtù del fatto che, nello specifico, esisteva un «conflitto d’interesse», essendo i membri di Giunta «chiamati a dover decidere sulla costituzione in giudizio dell’ente comunale al fine di pretendere un risarcimento del danno, proprio nei confronti del soggetto (il sindaco, ndr) che ha proceduto alla loro nomina».